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- Acquisizione veicolo usato
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- Se avete deciso di acquistare un veicolo usato dovete
registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta
di circolazione.
Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di
60 giorni dalla data dell'autentica notarile della firma dell'atto
di vendita.
- Come fare:
per i veicoli e motoveicoli dotati di Certificato di Proprietà da
intestare fino ad un massimo di dieci persone
in tutti gli altri casi
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- Passaggio di proprietà in base all'art. 2688 del
codice civile.
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- Si può verificare il caso che l'effettivo proprietario
del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato
il veicolo al P.R.A. In questo caso l'effettivo proprietario, esclusivamente
se in possesso del certificato di proprietà/foglio complementare
originale, può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere
la trascrizione al P.R.A. Per richiedere la trascrizione ex art. 2688
c.c. il c.d.p. non può essere utilizzato né come nota
di presentazione né per redigere l'atto di vendita. Andrà pertanto
utilizzato il mod. NP - 3, sul quale si dovrà barrare la casella "Iscriz./Trascriz.
ex Art. 2688". L'atto dovrà essere in forma bilaterale
(con firma autenticata dal notaio sia del proprietario non intestatario
del veicolo sia dell'acquirente) in duplice originale in bollo e dovrà contenere
la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non
intestatario e la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688
C.C. Dal 1° gennaio 1999 questi atti sono soggetti al raddoppio
della I.P.T(Imposta Provinciale di Trascrizione)
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La pratica va presentata presso uno degli Sportelli
Telematici dell'Automobilista (STA).
Ecco cosa fare.
I documenti necessari
-
1. Il Certificato di
Proprietà (CdP) del veicolo, da utilizzare come
nota di richiesta, sul cui retro deve essere redatta la dichiarazione
unilaterale di vendita con la firma del venditore autenticata da
un notaio;
2. La fotocopia della carta di circolazione del
veicolo;
3. La fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente;
4. Il certificato di residenza dell'acquirente o
dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la
residenza non sia riportata sul documento presentato;
5. La nota di presentazione al PRA (il
modello si trova in distribuzione gratuita presso gli Sportelli
Telematici dell'Automobilista) ma solo nel caso in cui l'atto
di vendita sia redatto in forma bilaterale - con firma sia del
venditore che dell'acquirente - (da presentare in duplice originale
in bollo) o sia un atto pubblico o una sentenza (da presentare
in originale). Il CdP deve essere comunque presentato in allegato;
6. Il modello di richiesta di aggiornamento
della carta di circolazione (anche questo modulo è distribuito
gratuitamente presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista).
- ATTENZIONE:
Se la pratica non è presentata direttamente dall'interessato
ma da un privato incaricato, occorre allegare al documento di identità/riconoscimento
dell'acquirente anche la delega in carta semplice di quest'ultimo
a favore della persona che presenta la pratica.
- Se l'acquirente è un cittadino extracomunitario
residente in Italia, occorre presentare oltre al certificato di
residenza od alla dichiarazione sostitutiva di certificazione anche
copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso
di validità.
- Infine, se l'acquirente è un cittadino italiano
residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E., occorre presentare
il certificato di residenza, indicante l'iscrizione all'A.I.R.E.
e la circoscrizione consolare di residenza con l'indirizzo all'estero,
oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- SOMME DOVUTE PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO
- Imposta Provinciale di Trascrizione importo variabile
a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza
Emolumenti ACI 20,92 euro
Imposta di bollo per trascrizione al PRA 20,66 euro
Diritti MCTC 5,16 euro
Imposta di bollo per aggiornamento carta di circolazione
10,33 euro
- Versamenti necessari
- Se la pratica viene presentata da un privato cittadino
ad uno Sportello Telematico dell'Automobilista attivato presso un
Ufficio Provinciale ACI, oppure presso una Delegazione AC o una
Agenzia di pratiche auto, tutte le somme dovute possono essere versate
allo Sportello stesso.
Alle Delegazioni/Agenzie, oltre ai costi "vivi" della pratica,
sono dovuti i compensi, stabiliti negli importi minimi e massimi
con decreto del Ministero dei trasporti, per il servizio di intermediazione
svolto.
Se invece la pratica viene presentata presso uno Sportello Telematico
dell'Automobilista ubicato presso un Ufficio Provinciale M.C.T.C.,
prima di recarsi allo Sportello bisogna eseguire, presso un ufficio
postale, tutti versamenti delle somme dovute sui conti correnti postali
appositamente previsti e portare allo Sportello le relative attestazioni,
cioè le ricevute.
- Sul c/c p 25202003 intestato all'ACI - Automobile
Club d'Italia - Economato Generale - Servizio di Tesoreria, via
Marsala, 8 - ROMA 00185, in un unico versamento, l'importo complessivo
delle voci sotto indicate:
- - 20,92 euro per emolumenti ACI
- 20,66 euro per imposta di bollo per iscrizione al PRA
- importo da corrispondere a titolo di I.P.T (Imposta Provinciale
di Trascrizione)
- Sul c/c p 9001 intestato Dipartimento Trasporti
Terrestri - Diritti - Roma:
- 5,16 euro per diritti MCTC
- Sul c/c p 4028 intestato a Dipartimento Trasporti
TerrestrI-Imposta di bollo - Roma:
- 10,33 euro per imposta di bollo
per l'aggiornamento della carta di circolazione
- Tutti i bollettini - con l'intestazione prestampata
- sono in distribuzione gratuita presso gli Uffici Provinciali della
MCTC.
- Sportello Telematico dell'Automobilista
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000
ha istituito lo Sportello Telematico dell'Automobilista allo scopo
di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla vita
giuridica dei veicoli; lo Sportello Telematico dell'Automobilista è entrato
a regime il 16 dicembre 2002 per i trasferimenti di proprietà (con
data dell'atto di vendita posteriore al 15 dicembre 2002) e per le
radiazioni.Per le immatricolazioni, invece, sarà avviato nel
prossimo periodo.
In particolare sono stati semplificati i procedimenti che regolano
l'immatricolazione e l'iscrizione al PRA, la reimmatricolazione, la
trascrizione dei trasferimenti di proprietà e la radiazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Lo Sportello Telematico dell'Automobilista
(sinteticamente denominato "STA") è attivato presso:
- gli Uffici Provinciali dell'ACI
- gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile
- le Delegazioni degli Automobile Club e gli Studi di consulenza automobilistica
abilitati al servizio
- La carta di circolazione e il certificato di proprietà dei
veicoli dovranno obbligatoriamente essere richiesti presso lo STA
che dovrà rilasciare contestualmente i documenti e, in caso
di immatricolazione o di reimmatricolazione, anche le targhe.
- In questo modo il cittadino ha a disposizione, per
svolgere le pratiche più frequenti relative ad un veicolo,
circa 4000 sportelli (Uffici Provinciali ACI, Uffici Provinciali
della motorizzazione civile, Delegazioni AC e Studi di Consulenza
Automobilistica) ed ottiene subito, con un unico accesso, tutti i
documenti necessari.
- Gli Sportelli Telematici dell’Automobilista
sono identificati da un logo, (stabilito con decreto del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione del 21 febbraio 2001, pubblicato
sulla G.U. n. 65/2001) che deve essere esposto al Pubblico.
- La scelta tra i vari Sportelli Telematici è libera:
il cittadino può cioè rivolgersi indifferentemente
a qualsiasi Sportello per svolgere le pratiche che la normativa prevede
siano sbrigate presso gli STA. Per il servizio svolto dagli Sportelli
attivati presso gli Studi di Consulenza Automobilistica e le Delegazioni
AC – in aggiunta alle tariffe previste per le formalità – sono
dovuti i diritti d’agenzia.
- Le pratiche gestite dallo Sportello Telematico
dell'Automobilista
Le pratiche gestite dallo Sportello Telematico dell'Automobilista,
come previsto dal Decreto che lo ha istituto, sono:
- L'immatricolazione e l'iscrizione di autoveicoli e
motoveicoli nuovi.
Sono esclusi:
- i veicoli nuovi provenienti dall'estero tramite il mercato parallelo
(privi del codice di antifalsificazione o del codice di omologazione
nazionale)
- i veicoli usati già in possesso della documentazione di circolazione
rilasciata da uno Stato estero
- i veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure
di collaudo o certificato di approvazione (es. taxi, autocarro trasporto
merci conto proprio, ecc.)
- La reimmatricolazione/rinnovo di iscrizione
e il trasferimento di proprietà degli autoveicoli e dei motoveicoli.
- Sono esclusi:
- i veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi
oppure di collaudo o certificato di approvazione (es. taxi, autocarro
trasporto merci conto proprio, ecc.).
- La cessazione dalla circolazione (radiazione)
per demolizione e per esportazione definitiva all'estero degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Nel caso particolare in cui:
- ci siano più di dieci acquirenti,
oppure
il veicolo sia privo del Certificato di Proprietà (anche se
si dispone del Foglio Complementare),
oppure
si voglia presentare contestualmente un'altra pratica (che non sia
l'annotazione di patto di riservato dominio) o trascrivere il passaggio
di proprietà con salto di continuità delle trascrizioni
(ai sensi dell'art.2688 C.C.) o con ripristino della continuità delle
trascrizioni,
oppure
si voglia richiedere l’annotazione dell’usufrutto;
si voglia trascrivere il passaggio di proprietà con connessa
variazione d'uso o delle caratteristiche tecniche del veicolo, oppure
si voglia trascrivere il passaggio di proprietà "a tutela
del venditore" (art.11 DM 514/92)
- il veicolo richieda, in capo all’intestatario,
il possesso di un titolo autorizzativo o l’iscrizione in appositi
albi, compresa l’ipotesi di noleggio senza conducente;
oppure
in caso di veicolo che necessiti di collaudo o di rilascio di certificato
di autorizzazione;
si vogliano trascrivere formalità relative a veicoli di cui,
allo stato attuale, non sia stato ancora possibile giungere ad un
abbinamento dei codici tecnici ACI e DTT( es. tutti i veicoli con
codice carrozzeria “ZZ” e “Z0”;
oppure
relative a veicoli con i seguenti parametri superiori a 9999: peso-
tara-cilindrata-portata;
si vogliano trascrivere formalità relative ai rimorchi degli
autoveicoli o a motoveicoli ed autoveicoli da locare con o senza conducente;
si vogliano trascrivere formalità relative ai veicoli d’epoca;
si vogliano trascrivere formalità relative a variazioni/trasformazioni
societarie;
bisogna procedere con le seguenti modalità.
La pratica per la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico
del passaggio di proprietà deve essere presentata all'Ufficio
Provinciale ACI della provincia in cui risiede il venditore intestatario
del veicolo al P.R.A.
- I documenti necessari
- Il Foglio Complementare del veicolo o il Certificato
di Proprietà;
La fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente;
Il certificato di residenza dell'acquirente o dichiarazione sostitutiva
di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento
presentato;
L'atto di vendita del veicolo, redatto in una delle seguenti forme:
- 1. dichiarazione unilaterale di vendita
nella forma di scrittura privata con firma del venditore autenticata
dal notaio da redigere sul retro del Certificato di proprietà se
disponibile, oppure in duplice originale in bollo se si dispone invece
di Foglio Complementare,
oppure
2. dichiarazione bilaterale di vendita nella forma
di scrittura privata con firma del venditore e dell'acquirente autenticata
dal notaio in duplice originale in bollo,
oppure
3. atto pubblico in originale
oppure
4. sentenza in originale.
- La nota di presentazione PRA (il modello si trova
in distribuzione gratuita presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista)
non necessaria solo nel caso in cui la dichiarazione unilaterale
di vendita sia redatta sul retro del Certificato di proprietà (vedi
sopra punto 1).
ATTENZIONE:
Se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente
in Italia, occorre presentare oltre al certificato di residenza od
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione anche copia del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità.
Infine, se l'acquirente è un cittadino italiano residente
all'estero e iscritto all'A.I.R.E., occorre presentare il certificato
di residenza, indicante l'iscrizione all'A.I.R.E. e la circoscrizione
consolare di residenza con l'indirizzo all'estero, oppure la dichiarazione
sostitutiva di certificazione.
In caso di furto o smarrimento del foglio complementare
o del Certificato di Proprietà è necessario
richiedere il duplicato del foglio complementare o del CdP contestualmente
al passaggio di proprietà.
In tal caso occorre integrare la documentazione presentando anche:
- " la nota di richiesta al PRA (il modello si
trova in distribuzione gratuita presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista);
"
la denuncia sporta dall'intestatario del veicolo presso gli organi
di pubblica sicurezza (in originale o in copia conforme all'originale),
oppure dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, indicando data
e luogo ove è stata presentata la denuncia.
Le pratiche alla Motorizzazione Civile (ora Dipartimento
dei Trasporti Terrestri)
Oltre alla trascrizione del passaggio di proprietà al P.R.A.,
come previsto dall'art. 94 del Codice della Strada, l'acquirente è tenuto
a richiedere (sempre entro i citati 60 giorni dalla data dell'atto)
ad un Ufficio della Motorizzazione Civile l'aggiornamento della carta
di circolazione del veicolo.
- Agevolazioni per i portatori di Handicap
- Agevolazioni per i portatori di handicap o invalidi:
esenzione dal pagamento della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione).
La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale
di Trascrizione (I.P.T.) per le cessioni dei veicoli destinati alla
mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L'esenzione IPT riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto
promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette,
i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti
specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli
a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili
sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi,
spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo
oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente
a suo carico.
Sono previste tre tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia che comporta
ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di
handicap o invalido affetto da una patologia che comporta
ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere
necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico
risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di
guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo,
per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo esemplificativo,
l'adattamento tecnico può consistere in pedana sollevatrice,
scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento
meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente
atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema
di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del
disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso
di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi
sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento
stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita
da:
• Copia della carta di circolazione che riporta la presenza dell'adattamento
tecnico o del cambio automatico;
• Copia della prescrizione di cambio automatico o fotocopia della patente
che riporta tale prescrizione (solo in caso di veicolo dotato di cambio automatico);
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che
riconoscono:
a) lo stato di handicap (L.104/92) o di invalidità,
b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
permanenti.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione
che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni
che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di
handicap o invalido, in stato di gravità, affetto
da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una
limitazione grave e permanente della deambulazione.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non
essere dotato di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita
da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che
riconoscono:
a) lo stato di handicap (L. 104/92) o di invalidità,
b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano
una limitazione grave e permanente della deambulazione,
c) la situazione di accertata gravità.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione
che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di
handicap o invalido, in stato di gravità, affetto
da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento
della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non
essere dotato di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita
da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che
riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
c) la situazione di accertata gravità,
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione
che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).
N.B. Il beneficio non si estende ad altre tipologie di handicap/invalidità che
non rientrino in quelle citate ai punti 1), 2) e 3).
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