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  • Acquisizione veicolo usato
  • Se avete deciso di acquistare un veicolo usato dovete registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione.
    Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'autentica notarile della firma dell'atto di vendita.
  • Come fare:

    per i veicoli e motoveicoli dotati di Certificato di Proprietà da intestare fino ad un massimo di dieci persone
    in tutti gli altri casi

 

  • Passaggio di proprietà in base all'art. 2688 del codice civile.
  • Si può verificare il caso che l'effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al P.R.A. In questo caso l'effettivo proprietario, esclusivamente se in possesso del certificato di proprietà/foglio complementare originale, può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al P.R.A. Per richiedere la trascrizione ex art. 2688 c.c. il c.d.p. non può essere utilizzato né come nota di presentazione né per redigere l'atto di vendita. Andrà pertanto utilizzato il mod. NP - 3, sul quale si dovrà barrare la casella "Iscriz./Trascriz. ex Art. 2688". L'atto dovrà essere in forma bilaterale (con firma autenticata dal notaio sia del proprietario non intestatario del veicolo sia dell'acquirente) in duplice originale in bollo e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 C.C. Dal 1° gennaio 1999 questi atti sono soggetti al raddoppio della I.P.T(Imposta Provinciale di Trascrizione)

 

  • La Pratica al P.R.A.
  • La pratica va presentata presso uno degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA).

    Ecco cosa fare.

    I documenti necessari
  • 1. Il Certificato di Proprietà (CdP) del veicolo, da utilizzare come nota di richiesta, sul cui retro deve essere redatta la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore autenticata da un notaio;

    2. La fotocopia della carta di circolazione del veicolo;

    3. La fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente;

    4.
    Il certificato di residenza dell'acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato;

    5. La nota di presentazione al PRA (il modello si trova in distribuzione gratuita presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista) ma solo nel caso in cui l'atto di vendita sia redatto in forma bilaterale - con firma sia del venditore che dell'acquirente - (da presentare in duplice originale in bollo) o sia un atto pubblico o una sentenza (da presentare in originale). Il CdP deve essere comunque presentato in allegato;

    6. Il modello di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione (anche questo modulo è distribuito gratuitamente presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista).
  • ATTENZIONE:
    Se la pratica non è presentata direttamente dall'interessato ma da un privato incaricato, occorre allegare al documento di identità/riconoscimento dell'acquirente anche la delega in carta semplice di quest'ultimo a favore della persona che presenta la pratica.
  • Se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia, occorre presentare oltre al certificato di residenza od alla dichiarazione sostitutiva di certificazione anche copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità.
  • Infine, se l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E., occorre presentare il certificato di residenza, indicante l'iscrizione all'A.I.R.E. e la circoscrizione consolare di residenza con l'indirizzo all'estero, oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
  • SOMME DOVUTE PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO
  • Imposta Provinciale di Trascrizione importo variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza
    Emolumenti ACI 20,92 euro

    Imposta di bollo per trascrizione al PRA 20,66 euro
    Diritti MCTC 5,16 euro

    Imposta di bollo per aggiornamento carta di circolazione 10,33 euro
  • Versamenti necessari
  • Se la pratica viene presentata da un privato cittadino ad uno Sportello Telematico dell'Automobilista attivato presso un Ufficio Provinciale ACI, oppure presso una Delegazione AC o una Agenzia di pratiche auto, tutte le somme dovute possono essere versate allo Sportello stesso.
    Alle Delegazioni/Agenzie, oltre ai costi "vivi" della pratica, sono dovuti i compensi, stabiliti negli importi minimi e massimi con decreto del Ministero dei trasporti, per il servizio di intermediazione svolto.

    Se invece la pratica viene presentata presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista ubicato presso un Ufficio Provinciale M.C.T.C., prima di recarsi allo Sportello bisogna eseguire, presso un ufficio postale, tutti versamenti delle somme dovute sui conti correnti postali appositamente previsti e portare allo Sportello le relative attestazioni, cioè le ricevute.
  • Sul c/c p 25202003 intestato all'ACI - Automobile Club d'Italia - Economato Generale - Servizio di Tesoreria, via Marsala, 8 - ROMA 00185, in un unico versamento, l'importo complessivo delle voci sotto indicate:
  • - 20,92 euro per emolumenti ACI

    - 20,66 euro per imposta di bollo per iscrizione al PRA

    - importo da corrispondere a titolo di I.P.T (Imposta Provinciale di Trascrizione)
  • Sul c/c p 9001 intestato Dipartimento Trasporti Terrestri - Diritti - Roma:
  • 5,16 euro per diritti MCTC
  • Sul c/c p 4028 intestato a Dipartimento Trasporti TerrestrI-Imposta di bollo - Roma:
  • 10,33 euro per imposta di bollo per l'aggiornamento della carta di circolazione
  • Tutti i bollettini - con l'intestazione prestampata - sono in distribuzione gratuita presso gli Uffici Provinciali della MCTC.
  • Sportello Telematico dell'Automobilista
  • Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000 ha istituito lo Sportello Telematico dell'Automobilista allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla vita giuridica dei veicoli; lo Sportello Telematico dell'Automobilista è entrato a regime il 16 dicembre 2002 per i trasferimenti di proprietà (con data dell'atto di vendita posteriore al 15 dicembre 2002) e per le radiazioni.Per le immatricolazioni, invece, sarà avviato nel prossimo periodo.

    In particolare sono stati semplificati i procedimenti che regolano l'immatricolazione e l'iscrizione al PRA, la reimmatricolazione, la trascrizione dei trasferimenti di proprietà e la radiazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
  • Lo Sportello Telematico dell'Automobilista (sinteticamente denominato "STA") è attivato presso:

    - gli Uffici Provinciali dell'ACI

    - gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile

    - le Delegazioni degli Automobile Club e gli Studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio
  • La carta di circolazione e il certificato di proprietà dei veicoli dovranno obbligatoriamente essere richiesti presso lo STA che dovrà rilasciare contestualmente i documenti e, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, anche le targhe.
  • In questo modo il cittadino ha a disposizione, per svolgere le pratiche più frequenti relative ad un veicolo, circa 4000 sportelli (Uffici Provinciali ACI, Uffici Provinciali della motorizzazione civile, Delegazioni AC e Studi di Consulenza Automobilistica) ed ottiene subito, con un unico accesso, tutti i documenti necessari.
  • Gli Sportelli Telematici dell’Automobilista sono identificati da un logo, (stabilito con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 21 febbraio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 65/2001) che deve essere esposto al Pubblico.
  • La scelta tra i vari Sportelli Telematici è libera: il cittadino può cioè rivolgersi indifferentemente a qualsiasi Sportello per svolgere le pratiche che la normativa prevede siano sbrigate presso gli STA. Per il servizio svolto dagli Sportelli attivati presso gli Studi di Consulenza Automobilistica e le Delegazioni AC – in aggiunta alle tariffe previste per le formalità – sono dovuti i diritti d’agenzia.
  • Le pratiche gestite dallo Sportello Telematico dell'Automobilista

    Le pratiche gestite dallo Sportello Telematico dell'Automobilista, come previsto dal Decreto che lo ha istituto, sono:
  • L'immatricolazione e l'iscrizione di autoveicoli e motoveicoli nuovi.

    Sono esclusi:

    - i veicoli nuovi provenienti dall'estero tramite il mercato parallelo (privi del codice di antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale)

    - i veicoli usati già in possesso della documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero

    - i veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione (es. taxi, autocarro trasporto merci conto proprio, ecc.)
  • La reimmatricolazione/rinnovo di iscrizione e il trasferimento di proprietà degli autoveicoli e dei motoveicoli.
  • Sono esclusi:
  • i veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione (es. taxi, autocarro trasporto merci conto proprio, ecc.).
  • La cessazione dalla circolazione (radiazione) per demolizione e per esportazione definitiva all'estero degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
  • Nel caso particolare in cui:
  • ci siano più di dieci acquirenti,
    oppure

    il veicolo sia privo del Certificato di Proprietà (anche se si dispone del Foglio Complementare),
    oppure

    si voglia presentare contestualmente un'altra pratica (che non sia l'annotazione di patto di riservato dominio) o trascrivere il passaggio di proprietà con salto di continuità delle trascrizioni (ai sensi dell'art.2688 C.C.) o con ripristino della continuità delle trascrizioni,
    oppure

    si voglia richiedere l’annotazione dell’usufrutto;
    si voglia trascrivere il passaggio di proprietà con connessa variazione d'uso o delle caratteristiche tecniche del veicolo, oppure

    si voglia trascrivere il passaggio di proprietà "a tutela del venditore" (art.11 DM 514/92)
  • il veicolo richieda, in capo all’intestatario, il possesso di un titolo autorizzativo o l’iscrizione in appositi albi, compresa l’ipotesi di noleggio senza conducente;
    oppure

    in caso di veicolo che necessiti di collaudo o di rilascio di certificato di autorizzazione;

    si vogliano trascrivere formalità relative a veicoli di cui, allo stato attuale, non sia stato ancora possibile giungere ad un abbinamento dei codici tecnici ACI e DTT( es. tutti i veicoli con codice carrozzeria “ZZ” e “Z0”;
    oppure

    relative a veicoli con i seguenti parametri superiori a 9999: peso- tara-cilindrata-portata;

    si vogliano trascrivere formalità relative ai rimorchi degli autoveicoli o a motoveicoli ed autoveicoli da locare con o senza conducente;

    si vogliano trascrivere formalità relative ai veicoli d’epoca;

    si vogliano trascrivere formalità relative a variazioni/trasformazioni societarie;
  • bisogna procedere con le seguenti modalità.

    La pratica per la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico del passaggio di proprietà deve essere presentata all'Ufficio Provinciale ACI della provincia in cui risiede il venditore intestatario del veicolo al P.R.A.

  • I documenti necessari
  • Il Foglio Complementare del veicolo o il Certificato di Proprietà;

    La fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente;

    Il certificato di residenza dell'acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato;

    L'atto di vendita del veicolo, redatto in una delle seguenti forme:
  • 1. dichiarazione unilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma del venditore autenticata dal notaio da redigere sul retro del Certificato di proprietà se disponibile, oppure in duplice originale in bollo se si dispone invece di Foglio Complementare,
    oppure

    2. dichiarazione bilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma del venditore e dell'acquirente autenticata dal notaio in duplice originale in bollo,
    oppure

    3. atto pubblico in originale
    oppure

    4. sentenza in originale.
  • La nota di presentazione PRA (il modello si trova in distribuzione gratuita presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista) non necessaria solo nel caso in cui la dichiarazione unilaterale di vendita sia redatta sul retro del Certificato di proprietà (vedi sopra punto 1).
  • ATTENZIONE:
    Se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia, occorre presentare oltre al certificato di residenza od alla dichiarazione sostitutiva di certificazione anche copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità.

    Infine, se l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E., occorre presentare il certificato di residenza, indicante l'iscrizione all'A.I.R.E. e la circoscrizione consolare di residenza con l'indirizzo all'estero, oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

    In caso di furto o smarrimento del foglio complementare o del Certificato di Proprietà è necessario richiedere il duplicato del foglio complementare o del CdP contestualmente al passaggio di proprietà.
    In tal caso occorre integrare la documentazione presentando anche:

  • " la nota di richiesta al PRA (il modello si trova in distribuzione gratuita presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista);

  • " la denuncia sporta dall'intestatario del veicolo presso gli organi di pubblica sicurezza (in originale o in copia conforme all'originale), oppure dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, indicando data e luogo ove è stata presentata la denuncia.
  • Le pratiche alla Motorizzazione Civile (ora Dipartimento dei Trasporti Terrestri)
    Oltre alla trascrizione del passaggio di proprietà al P.R.A., come previsto dall'art. 94 del Codice della Strada, l'acquirente è tenuto a richiedere (sempre entro i citati 60 giorni dalla data dell'atto) ad un Ufficio della Motorizzazione Civile l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo.

  • Agevolazioni per i portatori di Handicap
  • Agevolazioni per i portatori di handicap o invalidi: esenzione dal pagamento della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione).
    La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per le cessioni dei veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
    L'esenzione IPT riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
    Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.

    Sono previste tre tipologie di esenzione:

    1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

    Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
    Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico risultanti dalla carta di circolazione.
    Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo esemplificativo, l'adattamento tecnico può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.
    La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
    • Copia della carta di circolazione che riporta la presenza dell'adattamento tecnico o del cambio automatico;
    • Copia della prescrizione di cambio automatico o fotocopia della patente che riporta tale prescrizione (solo in caso di veicolo dotato di cambio automatico);
    • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap (L.104/92) o di invalidità,
    b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
    • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

    2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione

    Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione.
    Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico.
    La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
    • Copia della carta di circolazione;
    • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap (L. 104/92) o di invalidità,
    b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione,
    c) la situazione di accertata gravità.
    • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

    3) Disabilità mentale o psichica

    Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.
    Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico.
    La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
    • Copia della carta di circolazione;
    • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
    c) la situazione di accertata gravità,
    d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
    • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

    N.B. Il beneficio non si estende ad altre tipologie di handicap/invalidità che non rientrino in quelle citate ai punti 1), 2) e 3).
 
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