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- Se volete trasferire in Italia un'auto o una moto acquistata
all'estero, dovete provvedere dapprima all'immatricolazione del veicolo
e successivamente all'iscrizione dello stesso presso il P.R.A. Per
poter adempiere a questi obblighi occorre essere in possesso dell'originale
(o copia conforme) della carta di circolazione estera da depositare
presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
- Immatricolazione di veicoli nuovi di provenienza UE
- Per i veicoli di provenienza UE non si provvede a collaudo
tecnico e le procedure di immatricolazione sono semplificate. Dal
1° gennaio 1996 per i veicoli privati (cioè i veicoli a
motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti
a sedere oltre quello del conducente) è divenuta obbligatoria
l'omologazione UE, che è valida in tutti gli Stati membri.
Se si acquista in uno Stato membro un veicolo nuovo con omologazione
UE, si può immatricolarlo in un altro stato membro senza che
sia necessario sottoporre il mezzo ad alcuna prova di collaudo circa
le sue caratteristiche tecniche. Anche nel caso di acquisto di un
veicolo nuovo che non è dotato di omologazione UE ma di omologazione
nazionale, l'immatricolazione ha luogo senza particolari formalità.
Se invece l'omologazione nazionale è stata ottenuta nello Stato
in cui si procede all'acquisto e non in quello di destinazione, si
deve soltanto richiedere al rappresentante del costruttore nello Stato
di destinazione un certificato attestante che il veicolo è simile
al tipo omologato nello Stato di destinazione, salvo che per alcuni
dettagli (ad esempio è a tre e non a cinque porte) che non
incidano sulla sicurezza: l'immatricolazione sulla base di tale documento
deve essere immediatamente concessa.
- Immatricolazione di veicoli usati di provenienza UE
- I veicoli usati, quelli, cioè, immatricolati
in via definitiva con targa civile in uno stato membro della UE, dal
momento che sono già stati autorizzati a circolare in un paese
comunitario, hanno i requisiti per circolare in un qualsiasi altro
stato della Comunità. L'immatricolazione in Italia costituisce,
pertanto, una reimmatricolazione sulla base del documento di circolazione
definitivo rilasciato dall'autorità del paese da cui il veicolo
proviene. In base a recenti disposizioni non è più necessario
sottoporre il veicolo usato all'accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione (collaudo) previsti dall' art. 75 del C.d.S se dalla
documentazione risulta la validità dell'ultimo controllo tecnico
effettuato all'estero. Se quest'ultimo, invece, è scaduto di
validità il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova.
Quindi lo Stato di destinazione può esigere un controllo tecnico
solo se questo è previsto, alle stesse condizioni e in circostanze
analoghe (ad esempio in ragione dell'età del veicolo) per i
veicoli già immatricolati nel suo territorio. Come regola generale è da
tenere presente che gli Stati membri non possono opporsi all'immatricolazione
di un veicolo precedentemente immatricolato in altro Stato membro
se non per motivi attinenti gravi rischi alla salute ed alla vita
delle persone o per esigenze imperative che spetta loro precisare
e motivare. Tuttavia tale favorevole trattamento subisce delle deroghe
nei seguenti casi particolari:
veicoli provenienti da paesi terzi e immatricolati in altro Stato
della UE prima della richiesta di immatricolazione in Italia. In questo
caso, se dalla documentazione prodotta risulta che la precedente immatricolazione è avvenuta
in deroga alle direttive comunitarie in materia di omologazione e
caratteristiche tecniche e di sicurezza, è molto probabile
che la Motorizzazione richieda un esame tecnico molto più approfondito;
veicoli cancellati dal P.R.A. in Italia, esportati e immatricolati
in altro Stato e per i quali si richiede la reimmatricolazione in
Italia. In questo caso se la precedente cancellazione è avvenuta "per
esportazione", la reimmatricolazione potrà essere eseguita
senza difficoltà. Se, invece, la precedente cancellazione dal
P.R.A. è avvenuta "per demolizione" la reimmatricolazione
sarà subordinata alla verifica della esistenza dei requisiti
tecnici e di sicurezza in vigore al momento della richiesta di reimmatricolazione
in Italia. Tale verifica sarà eseguita dalla Motorizzazione.
Se la precedente cancellazione dal P.R.A. è avvenuta "per
rottamazione", godendo quindi degli incentivi statali, la reimmatricolazione
verrà bloccata e il caso segnalato alla Guardia di Finanza.
- Immatricolazione di un autoveicolo importato da un paese
extracomunitario
- Vi rientrano i casi di autovetture, anche nuove di
fabbrica, non munite, però, dalla casa costruttrice di dichiarazione
di conformità ad un tipo omologato in Italia in quanto non
destinate al mercato italiano. In questi casi per poter essere immatricolato
il veicolo d'importazione deve essere prima sottoposto a collaudo
da parte della Motorizzazione Civile, in modo da ottenerne l'autorizzazione
alla circolazione in Italia. Se, però, il veicolo può essere
ritenuto assimilabile ad un tipo omologato in Italia, allora è sufficiente
un controllo della sua corrispondenza al tipo omologato relativamente
alle caratteristiche essenziali. Si fa anche riferimento a quanto
dichiarato dal costruttore (ad es. rispondenza di determinati dispositivi
alla normativa UE) o, in sua vece, da altro soggetto debitamente autorizzato.
Deve essere cura dell'interessato produrre tutta la documentazione
volta a facilitare e snellire la procedura di immatricolazione. Il
primo passo da compiere è, quindi, quello di recarsi, munito
del certificato di origine rilasciato dalla fabbrica costruttrice
e, qualora sia possibile, della dichiarazione di rispondenza alle
norme UE rilasciata dal costruttore, presso gli uffici della Motorizzazione
Civile che, a seconda dei casi, procederanno ad un controllo tecnico
effettivo oppure semplicemente documentale sul veicolo e, in caso
di esito positivo, provvederanno a restituire all'utente la documentazione,
completa del proprio visto, e a rilasciare targhe e carta di circolazione,
come per ogni nuova immatricolazione.
- Iscrizione al P.R.A.
- Bisogna recarsi all’Ufficio provinciale dell’A.C.I.
che gestisce il P.R.A. della provincia di residenza dell’intestatario
della carta di circolazione entro 60 giorni dalla data di rilascio
della stessa, presentando i seguenti documenti:
• fotocopia della carta di circolazione dello
Stato estero di provenienza del veicolo;
• copia della carta di circolazione italiana ("velina");
• fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente;
• certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione,
qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato;
• dichiarazione di proprietà autenticata da notaio, specificando
che il veicolo non è iscritto in altro P.R.A. e non è sottoposto
a vincoli o gravami soggetti a trascrizione; per i veicoli importati dall'U.E.
da parte di acquirenti residenti in Italia può essere accettata anche
una dichiarazione di proprietà autenticata dal notaio e corredata da copia
della fattura di acquisto all'estero, controfirmata dall'interessato in calce
ad apposita dicitura da inserire sulla fattura "dichiaro che la presente è copia
dell'originale della fattura a me intestata per l'acquisto del veicolo targato
.............";
oppure
atto di vendita, in doppio originale, con firma del
venditore o dell’acquirente, autenticata presso
gli uffici del Consolato che svolgono funzioni notarili
e sono considerati territorio italiano all’estero.
In caso di autentica effettuata presso i notai esteri, è necessario
il preventivo deposito presso un notaio esercente o
negli archivi notarili degli atti rogati all’estero,
prima di farne uso nel territorio nazionale;
oppure
dichiarazione unilaterale di vendita redatta sul
mod. NP-2 (stampato per la presentazione al P.R.A.
di questa pratica), autenticata dal notaio, indicando
il numero della targa estera e la sigla automobilistica
dello Stato di provenienza.
Sulla nota vanno sempre riportati i codici fiscali
del venditore e dell'acquirente.
N.B. Per i veicoli provenienti dalla Germania deve
essere consegnato l'originale del documento di Proprietà (Faharzeugbrief).
ATTENZIONE:
Se l'acquirente è un cittadino italiano
residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E., occorre
presentare il certificato di residenza, indicante l'iscrizione
all'A.I.R.E. e la circoscrizione consolare di residenza
con l'indirizzo all'estero, oppure la dichiarazione
sostitutiva di certificazione.
I motocicli, per gli atti formati dal 1° gennaio
1998, non sono soggetti alla tassazione I.P.T..
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