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- Se si trasferisce definitivamente un veicolo all'estero,
bisogna richiedere al P.R.A. la cessazione dalla circolazione (ossia
radiazione) per esportazione (richiesta necessaria, tra l'altro,
per eliminare l'obbligo in capo all'intestatario del pagamento della
tassa automobilistica che permane fin quando il veicolo risulta iscritto
al P.R.A.).
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- La richiesta deve essere firmata dall'intestatario
del veicolo, dall'erede o dal proprietario che, per qualsiasi motivo,
non risulti intestatario al P.R.A. Se non viene firmata davanti
all'impiegato addetto alla ricezione della pratica, occorre allegare
fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento di colui
che la firma.
- La pratica deve essere presentata presso uno Sportello
Telematico dell'Automobilista.
- Può inoltre essere presentata all'estero tramite
il Consolato d'Italia nel Paese in cui si esporta definitivamente
il veicolo.
- La documentazione da presentare è:
- - Certificato di Proprietà o Foglio Complementare;
- Carta di circolazione;
- Targhe
- N.B. In caso di mancata riconsegna
dei documenti o delle targhe, deve essere allegata la denuncia di
smarrimento o di furto sporta agli organi di Pubblica Sicurezza
(o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver
reso denuncia, indicando data e luogo dove è stata presentata
la denuncia) o l'eventuale dichiarazione di ritiro, corredata da
traduzione, da parte dell'autorità estera che ha provveduto
alla nazionalizzazione del veicolo.
- Se la pratica è presentata dall'erede dell'intestatario
del veicolo, oltre alla documentazione sopra indicata, occorre
presentare:
- Se si tratta di discendente, ascendente o
coniuge:
- copia del testamento e certificato di morte in carta
semplice;
oppure
dichiarazione sostitutiva della qualità di erede e certificato
di morte in carta semplice;
oppure
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R.
445/00) contenente l'attestazione sia della qualità di erede
che la data del decesso;
- Se si tratta di persona diversa dalle precedenti
- copia del testamento e certificato di morte in carta
semplice;
oppure
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R.
445/00) contenente l'attestazione della qualità di erede e
certificato di morte in carta semplice.
- N.B. La nota deve essere compilata
con i dati della persona deceduta e con il suo codice fiscale.
- Se la pratica è presentata dal proprietario non
intestatario al P.R.A. del veicolo, oltre alla documentazione sopra
indicata, occorre presentare:
- - titolo di acquisto del bene (scrittura privata
con firma autenticata dal notaio, atto pubblico o sentenza) o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (da cui risulti l'acquisto ed i motivi
per cui non si è in possesso del titolo di acquisto.)
Tale dichiarazione deve contenere le generalità complete e
la residenza del proprietario e i dati del veicolo.
- N.B. Se il proprietario non ha
acquistato il veicolo dall'intestatario al P.R.A. non è possibile
sostituire il foglio complementare o il Certificato di Proprietà con
la denuncia di furto o smarrimento dei documenti.
- SOMME DOVUTE (IN ITALIA) PER ESPORTARE DEFINITIVAMENTE
UN VEICOLO
- Emolumenti ACI
- 7,44 euro
- Imposta di bollo
- 20,66 euro (se si dispone del C.d.P.)
30,99 euro (se non si dispone del C.d.P.)
- La pratica di cessazione della circolazione tramite
le autorità consolari.
- A partire dal 1° marzo 1998, è possibile
radiare dal P.R.A. un veicolo esportato all'estero tramite Autorità Consolare,
senza necessità di recarsi personalmente agli sportelli.
La richiesta viene infatti trasmessa dal Consolato all'Ufficio Provinciale
ACI del P.R.A. competente (quello dell'ultima Provincia di residenza
in Italia dell'intestatario del veicolo). Insieme alla suddetta
richiesta, presentata dall'intestatario o avente titolo identificato
nei modi di legge, l'Autorità Consolare deve inviare al sopra
indicato Ufficio ACI le targhe e i documenti (carta di circolazione
e Foglio Complementare o Certificato di Proprietà), che,
se non disponibili, potranno essere sostituiti o dall'attestazione
dello Stato estero che ha provveduto al relativo ritiro in fase
di immatricolazione nel Paese straniero (con relativa traduzione
in italiano) o da denuncia (in alternativa da dichiarazione di resa
denuncia) di smarrimento sporta agli Organi di Pubblica Sicurezza
di quel Paese. All'Ufficio Provinciale ACI competente vanno corrisposti
i seguenti importi dovuti per l'imposta di bollo e gli emolumenti:
" Euro 28,10 (di cui Euro 7,44 per emolumenti P.R.A. e Euro 20,66 per imposta
di bollo se l'intestatario dispone del C.d.P.);
" Euro 38,43 (di cui Euro 7,44 per emolumenti P.R.A. e Euro 30,99 per imposta
di bollo se l'intestatario non dispone del C.d.P.);
Occorre inoltre aggiungere un rimborso per le spese postali dovute
per l'invio, tramite posta prioritaria, del Certificato di Radiazione
da parte dell'Ufficio Provinciale ACI competente;
- tali importi sono, al momento, pari a:
- •Euro 0,98 per l'Europa;
•Euro 1, 34 per l'Africa;
•Euro 1,39 per l'America e l'Asia;
•Euro 1,5 per l'Oceania.
- Dovrà essere utilizzato un vaglia internazionale
intestato al Direttore dell'Ufficio Provinciale ACI di competenza
(in base alla residenza dell'intestatario del veicolo risultante
dal Foglio Complementare o dal Certificato di Proprietà)
o, in alternativa, un bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'Ente
(riportando come causale del versamento la dicitura "Italiani
all'estero - Radiazione per esportazione", veicolo targato
......), le cui coordinate sono:
Banca Nazionale del Lavoro
Roma, Servizio Tesoreria, S. Nicola da Tolentino 67 (cap 00187)
- •Conto Corrente n. 218160
•Codice ABI 01005
•Codice CAB 03382
•Codice SWIFT: BNLIITRR
•Codice IBAN: IT16N0100503382000000218160
Alla documentazione da inviare al P.R.A va allegata la ricevuta in
originale del vaglia internazionale o l'originale del bonifico bancario.
Il certificato di avvenuta radiazione sarà quindi inviato,
per posta prioritaria all'indirizzo estero dell'intestatario del veicolo,
se indicato, ovvero all'Autorità Consolare richiedente. Si
ricorda che l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica si
interrompe solo a partire dal periodo impositivo successivo all'avvenuta
annotazione al P.R.A. della radiazione del veicolo.
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