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- Le pratiche amministrative per l'acquisto di un veicolo
nuovo
di fabbrica, normalmente, sono a cura del concessionario dal quale
si acquista il veicolo. Il concessionario, di solito, incarica uno
studio di consulenza automobilistica ("agenzia di pratiche auto")
di effettuare le operazioni necessarie per la cosiddetta "messa
su strada", il cui costo viene calcolato nel prezzo complessivo
di vendita del veicolo, c.d. "prezzo "chiavi in mano".
- La prima pratica da svolgere riguarda l'assegnazione
della targa. Per far ciò, chi acquista deve fornire al concessionario
il proprio certificato di residenza ed il Codice fiscale, per avviare
la pratica di immatricolazione presso l'ufficio provinciale della
Motorizzazione Civile e per redigere l'atto di vendita, che deve essere
registrato al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'ACI).
- Il certificato di residenza può essere sostituito
da una dichiarazione sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione,
di norma, deve avvenire davanti al funzionario incaricato di ricevere
la domanda di immatricolazione e l'interessato deve farsi riconoscere
con un documento d'identità. Con una circolare del 30 giugno
'97, tuttavia, la Motorizzazione civile ha precisato che l'autocertificazione
può essere resa anche non in presenza dell'addetto alla ricezione
purché venga esibito un documento di identità, se l'interessato
presenta la pratica di persona, o venga allegata una fotocopia del
documento stesso, se a presentare la pratica è un delegato
o un agenzia. La circolare, infine, vieta di chiedere il certificato
di residenza se quest'ultima è contenuta in un valido documento
di riconoscimento, anche allegato in fotocopia. L'Ufficio della Motorizzazione
Civile rilascia le targhe e la carta di circolazione. Quest'ultima è generalmente
quella "provvisoria" - "foglio di via" -, ha validità 90
giorni e deve, poi, essere sostituita dal documento definitivo.
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- Entro sessanta giorni dalla data di rilascio della Carta
di circolazione definitiva, occorre presentare la richiesta di iscrizione
al P.R.A. La registrazione al P.R.A. è importante perché attua
quella forma di pubblicità legale delle situazioni giuridico -
patrimoniali prevista dalla legge a tutela dei proprietari e dei terzi.
Tutti gli uffici del P.R.A. sono stati integralmente informatizzati ed
operano con procedure automatizzate che consentono di rilasciare rapidamente
agli automobilisti i documenti di cui hanno bisogno, con consegna anche
a vista per singole pratiche (cioè in un tempo massimo di norma
di circa 15 minuti dalla presentazione della domanda) oppure con invio
a domicilio dei certificati richiesti.
L'iscrizione al P.R.A. si effettua presentando, all'ufficio della provincia
in cui risiede l'acquirente del veicolo, la richiesta su un apposito
modulo, denominato "nota di iscrizione", che è distribuito,
gratuitamente, presso lo stesso P.R.A.
Sul retro della nota di iscrizione deve essere redatta la dichiarazione
unilaterale di vendita con la firma del venditore (che, di regola, è il
concessionario), autenticata da un notaio. Alla nota di iscrizione e
alla dichiarazione di vendita deve essere allegata la copia della carta
di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile. Questi documenti
debbono essere presentati al P.R.A., che provvede a riscuotere anche
gli importi, a titolo di imposta, dovuti per la registrazione della proprietà dei
veicoli. Il gettito dell'imposta di registrazione è destinato
alle Province.
Sulla base della richiesta, il P.R.A. registra la proprietà del
veicolo e gli altri eventuali diritti reali e rilascia il "Certificato
di proprietà" (Cdp), che attesta lo stato giuridico patrimoniale
del veicolo e che ha sostituito il foglio complementare. Il certificato
di proprietà deve essere custodito con cura dall'automobilista,
perché necessario per effettuare ogni successiva formalità presso
il P.R.A., ma, non essendo un documento necessario per la circolazione,
può tranquillamente ed opportunamente essere conservato a casa
piuttosto che nell'autovettura.
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- E se non ci si iscrive entro i termini?
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- Anche trascorsi i 60 giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione, è possibile procedere alla presentazione
della richiesta di iscrizione a P.R.A.; in questo caso, tuttavia, la
legge prevede l'applicazione delle sanzioni per tardività, che
possono giungere fino ad un massimo del 30% della Imposta Provinciale
di Trascrizione dovuta, oltre ai relativi interessi moratori. Se, invece,
l'iscrizione non è effettuata entro 90 giorni, la Direzione della
Motorizzazione Civile provvede - su segnalazione del P.R.A. - tramite
gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione
su strada.
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