|
|
 |
|
|
|
 |
- Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro
48 ore dalla constatazione, è necessario presentare denuncia
all'autorità di Pubblica Sicurezza, accompagnata da due fotografie,
che verranno autenticate dalla stessa autorità.
Quest'ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio
di guida della validità di 90 giorni. Entro questo termine
l'interessato riceverà il duplicato della patente al proprio
indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno.
In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti,
la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente
prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione
della patente.
Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso
della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua
distruzione.
Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere
illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia
illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della
sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata,
presentata dall'interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata,
all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata
Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che provvede entro 30 giorni
a rilasciare il duplicato.
|
 |
|
 |
- L'annotazione sulla patente del trasferimento di residenza
viene effettuata dalla Motorizzazione Civile, a seguito di comunicazione
da parte del Comune. Al momento della registrazione del cambio di residenza,
infatti, gli interessati dovranno compilare un modulo per l'aggiornamento
della patente che verrà spedito dal Comune al competente ufficio della
Motorizzazione Civile. Quest'ultimo provvederà automaticamente a registrare
la variazione e a inviare a casa dell'automobilista il tagliando autoadesivo
da attaccare sulla patente.
|
 |
 |
- Riconoscimento e conversione.
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate
alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente
di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro
della CE che acquisisce in Italia la sua residenza ha tre possibilità:
a) può convertire la sua patente di guida nell'equivalente
patente italiana, secondo una tabella di corrispondenza
b) può conservare la sua patente originaria, facendola però riconoscere.
In tal caso deve, entro 90 giorni dall'acquisizione della residenza
in Italia, recarsi presso un ufficio provinciale del Dipartimento per
i trasporti terrestri ("Motorizzazione") e presentare richiesta
su apposito modulo insieme a:
1) autocertificazione, in carta semplice, in cui dichiara la propria
residenza anagrafica in Italia (si può anche presentare un certificato
di residenza);
2) attestazione dei versamenti prescritti (Euro 10,33 su c/c 4028;
Euro 5,16 su c/c n. 9001). In seguito a tale richiesta l'ufficio provinciale
del Dipartimento rilascia un tagliando (nel quale è indicata,
tra l'altro, anche la scadenza di validità della patente) che
deve essere apposto sul documento di guida.
c) può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun
riconoscimento. In questo caso, si potrebbero tuttavia avere inconvenienti
o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o
distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo
Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari
Patente extracomunitaria. Conversione.
I conducenti con patente o permesso internazionale rilasciati da
uno Stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia
veicoli per i quali è valida la loro patente (o il permesso)
purché non siano residenti in Italia da oltre un anno. Se la
patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni
internazionali cui abbia aderito anche l'Italia, devono essere accompagnati
da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da documento equivalente.
Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia può ottenere,
consegnando la patente rilasciata dallo stato estero, la patente di
guida italiana della categoria corrispondente per la quale è valida
la sua patente originaria senza dover sostenere l'esame di idoneità,
purché si tratti di patente rilasciata da uno degli stati sottoindicati.
Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente
dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada.
-
Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite
(aggiornato a novembre 2003)
-
Algeria
Libano
Polonia
Svizzera
Corea del sud
Liechtenstein
Principato di Monaco
Taiwan
Croazia
Macedonia
Romania
Turchia
Filippine
Malta
San Marino
Ungheria
Giappone
Marocco
Slovenia
Islanda
Norvegia
Sri-Lanka
Stati, le cui patenti possono essere convertite solo per alcune
categorie di cittadini
Canada - Personale Diplomatico e Consolare
Cile - Diplomatici e loro familiari
Stati Uniti - Personale Diplomatico e Consolare
Zambia - Cittadini in missione governativa e loro familiari
-
Si precisa che gli elenchi sopra riportati sono suscettibili
di variazione in quanto la convertibilità è soggetta
all'accertamento della condizione di reciprocità. Si suggerisce
pertanto, per accertare eventuali variazioni intervenute, di contattare
l'ufficio della Dipartimento trasporti terrestri della propria provincia.
- Patente Internazionale
- La patente italiana è sufficiente per guidare non
solo in tutti i Paesi dell’Unione Europea ma anche in tutti gli
altri del continente, nonché in Algeria e Tunisia.
Per gli altri Paesi occorre un “permesso internazionale
di guida”, che è rilasciato dagli uffici provinciali
del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
Il permesso internazionale di guida, che non può essere
utilizzato autonomamente ma accompagna la patente nazionale,
può essere di due tipi:
- modello “1949”, formato 105 x 148 mm, copertina
grigia con la dicitura “Convention on International Road
Traffic of 19 September 1949”: ha validità di un
anno o più breve se la patente nazionale scade prima;
- modello “1968”, copertina dello stesso formato e colore
ma con dicitura “Convention on Road Traffic of 8 November, 1968”:
ha validità di tre anni o più breve se la patente nazionale
scade prima.
La scelta del modello di permesso (“1949” oppure “1968”)
da richiedere all’ufficio del Dipartimento dei Trasporti
terrestri è rilevante, dato che alcuni Paesi (ad esempio
Stati Uniti, Canada, Rep. Dominicana, Guatemala, Perù,
India, Giappone, Giordania, Libano, Australia, Nuova Zelanda)
riconoscono validità solo ai permessi internazionali “modello
1949”.
All’interno di entrambi i tipi di patente internazionale, con
diciture plurilingui su fogli bianchi, sono riportati gli elementi anagrafici
del titolare, il numero e la scadenza della patente nazionale, il tipo
di patente (A, B ecc.) e le categorie di veicoli che si possono guidare,
la data di scadenza.
Ogni altro tipo di “permesso internazionale” (tipo
carta di credito, di formato o colore diverso ecc.) è privo
di qualunque validità.
La richiesta del permesso internazionale di guida va presentata
(personalmente o attraverso un’agenzia incaricata), mediante
compilazione di apposito modello, agli uffici provinciali del
Dipartimento per i Trasporti Terrestri, insieme all’attestazione
di due distinti versamenti (uno di euro 5,16 sul ccp n. 9001
e l’altro di euro 10,33 sul ccp n. 4028), la patente italiana
in corso di validità in originale ed una sua fotocopia,
due fotografie di cui una autenticata (anche direttamente dall’ufficio
del Dipartimento al quale è personalmente presentata
la richiesta), una marca da bollo da euro 10,33.
|
 |
|