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  • Smarrimento o Furto
  • Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro 48 ore dalla constatazione, è necessario presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, accompagnata da due fotografie, che verranno autenticate dalla stessa autorità.

    Quest'ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Entro questo termine l'interessato riceverà il duplicato della patente al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno.
    In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
    Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione della patente.
    Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua distruzione.
    Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata, presentata dall'interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che provvede entro 30 giorni a rilasciare il duplicato.

 

  • Variazioni
  • L'annotazione sulla patente del trasferimento di residenza viene effettuata dalla Motorizzazione Civile, a seguito di comunicazione da parte del Comune. Al momento della registrazione del cambio di residenza, infatti, gli interessati dovranno compilare un modulo per l'aggiornamento della patente che verrà spedito dal Comune al competente ufficio della Motorizzazione Civile. Quest'ultimo provvederà automaticamente a registrare la variazione e a inviare a casa dell'automobilista il tagliando autoadesivo da attaccare sulla patente.

 

  • Patente Comunitaria
  • Riconoscimento e conversione.

    Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CE che acquisisce in Italia la sua residenza ha tre possibilità:

    a) può convertire la sua patente di guida nell'equivalente patente italiana, secondo una tabella di corrispondenza

    b) può conservare la sua patente originaria, facendola però riconoscere. In tal caso deve, entro 90 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia, recarsi presso un ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri ("Motorizzazione") e presentare richiesta su apposito modulo insieme a:

    1) autocertificazione, in carta semplice, in cui dichiara la propria residenza anagrafica in Italia (si può anche presentare un certificato di residenza);

    2) attestazione dei versamenti prescritti (Euro 10,33 su c/c 4028; Euro 5,16 su c/c n. 9001). In seguito a tale richiesta l'ufficio provinciale del Dipartimento rilascia un tagliando (nel quale è indicata, tra l'altro, anche la scadenza di validità della patente) che deve essere apposto sul documento di guida.
    c) può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento. In questo caso, si potrebbero tuttavia avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari

    Patente extracomunitaria. Conversione.

    I conducenti con patente o permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o il permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno. Se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l'Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da documento equivalente. Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo stato estero, la patente di guida italiana della categoria corrispondente per la quale è valida la sua patente originaria senza dover sostenere l'esame di idoneità, purché si tratti di patente rilasciata da uno degli stati sottoindicati. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada.

  • Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite
    (aggiornato a novembre 2003)

  • Algeria
    Libano
    Polonia
    Svizzera
    Corea del sud
    Liechtenstein
    Principato di Monaco
    Taiwan
    Croazia
    Macedonia
    Romania
    Turchia
    Filippine
    Malta
    San Marino
    Ungheria
    Giappone
    Marocco
    Slovenia
    Islanda
    Norvegia
    Sri-Lanka

    Stati, le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini

    Canada - Personale Diplomatico e Consolare

    Cile - Diplomatici e loro familiari

    Stati Uniti - Personale Diplomatico e Consolare

    Zambia - Cittadini in missione governativa e loro familiari

  • Si precisa che gli elenchi sopra riportati sono suscettibili di variazione in quanto la convertibilità è soggetta all'accertamento della condizione di reciprocità. Si suggerisce pertanto, per accertare eventuali variazioni intervenute, di contattare l'ufficio della Dipartimento trasporti terrestri della propria provincia.

  • Patente Internazionale
  • La patente italiana è sufficiente per guidare non solo in tutti i Paesi dell’Unione Europea ma anche in tutti gli altri del continente, nonché in Algeria e Tunisia.

    Per gli altri Paesi occorre un “permesso internazionale di guida”, che è rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

    Il permesso internazionale di guida, che non può essere utilizzato autonomamente ma accompagna la patente nazionale, può essere di due tipi:

    - modello “1949”, formato 105 x 148 mm, copertina grigia con la dicitura “Convention on International Road Traffic of 19 September 1949”: ha validità di un anno o più breve se la patente nazionale scade prima;

    - modello “1968”, copertina dello stesso formato e colore ma con dicitura “Convention on Road Traffic of 8 November, 1968”: ha validità di tre anni o più breve se la patente nazionale scade prima.

    La scelta del modello di permesso (“1949” oppure “1968”) da richiedere all’ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri è rilevante, dato che alcuni Paesi (ad esempio Stati Uniti, Canada, Rep. Dominicana, Guatemala, Perù, India, Giappone, Giordania, Libano, Australia, Nuova Zelanda) riconoscono validità solo ai permessi internazionali “modello 1949”.

    All’interno di entrambi i tipi di patente internazionale, con diciture plurilingui su fogli bianchi, sono riportati gli elementi anagrafici del titolare, il numero e la scadenza della patente nazionale, il tipo di patente (A, B ecc.) e le categorie di veicoli che si possono guidare, la data di scadenza.

    Ogni altro tipo di “permesso internazionale” (tipo carta di credito, di formato o colore diverso ecc.) è privo di qualunque validità.

    La richiesta del permesso internazionale di guida va presentata (personalmente o attraverso un’agenzia incaricata), mediante compilazione di apposito modello, agli uffici provinciali del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, insieme all’attestazione di due distinti versamenti (uno di euro 5,16 sul ccp n. 9001 e l’altro di euro 10,33 sul ccp n. 4028), la patente italiana in corso di validità in originale ed una sua fotocopia, due fotografie di cui una autenticata (anche direttamente dall’ufficio del Dipartimento al quale è personalmente presentata la richiesta), una marca da bollo da euro 10,33.

 

 
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