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  • Come ottenere la patente
  • Per ottenere la patente occorre presentare apposita domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

 

  • Esame di idoneità
  • Il rilascio della patente si ottiene superando un esame di teoria ed una prova pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti su strada, che deve essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i motocicli. Gli esami sono effettuati da dipendenti della Motorizzazione Civile; sono pubblici e possono essere sostenuti dopo 1 mese dalla data di rilascio ed entro i 6 mesi di validità del cosiddetto "foglio rosa" (l'autorizzazione necessaria per esercitarsi alla guida su strada). In tale limite di tempo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d'esame. Per sostenere gli esami occorre prenotarsi non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data della prova; non è possibile prenotare l'esame di guida negli ultimi cinque giorni lavorativi di validità del foglio rosa.

 

  • Esercitazioni alla guida
  • L'autorizzazione ad esercitarsi è valida per sei mesi e consente all'aspirante di far pratica su veicoli della categoria per la quale è stata richiesta la patente (o l'estensione di validità), purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente - valida per la stessa categoria - conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per la categoria superiore. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera "P" (principiante). La lettera "P", da esporre nella parte anteriore e in quella posteriore del veicolo, deve essere di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Il contrassegno va applicato in posizione verticale in modo che sia ben visibile e in modo tale da non ostacolare la necessaria visibilità del posto di guida e di quello occupato da colui che funge da istruttore.

 

  • Limitazioni per i neopatentati
  • Dalla data di superamento dell'esame decorrono due limiti per i neo patentati:
  • 1. i titolari di patente italiana di categoria A (motocicli) non possono, per due anni e comunque non prima di aver raggiunto i 20 anni di età, guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 Kw/kg; tale limitazione può essere superata se si esegue una specifica prova pratica di controllo della capacità e dei comportamenti e si ha un'età non inferiore ai 21 anni;
  • 2. i titolari di patente italiana di tipo B (autovetture) non possono, per i primi tre anni, superare i 100 km all'ora sulle autostrade ed i 90 km all'ora sulle strade extraurbane principali.

 

  • Guida senza patente
  • Chi guida un veicolo (anche trainato o sospinto) senza aver conseguito alcuna patente (o dopo che essa è stata revocata) è punito con la sanzione pecuniaria di almeno euro 2.065; il veicolo è inoltre colpito da "fermo amministrativo" (in pratica, viene sequestrato) per almeno tre mesi. Il proprietario del veicolo è inoltre colpito da una autonoma sanzione amministrativa di almeno euro 328. Le stesse pene, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, si applicano per chi, in possesso di sola patente A, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente B, C o D.
    Chi invece, essendo in possesso di patente B, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente C o D, è punito con una sanzione amministrativa di almeno euro 131 e sospensione patente per almeno un mese; non si applica però il fermo amministrativo del veicolo (articoli 116 e 125 del codice della strada).

 

  • Validità, durata e conferma di validità (cioè rinnovo) della patente
  • Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni. Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.
    Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati, vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. La patente D è valida solo fino al 65° anno di età. Per la conferma della validità della patente, cioè per il cosiddetto rinnovo, occorre effettuare innanzitutto un versamento di euro 9,00 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile.
    Munendosi di una marca da bollo di euro 14,62 e portando con sé il codice fiscale, bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.), dando dimostrazione dell'avvenuto pagamento, se dovuto, del compenso per tale visita, nella misura e con le modalità stabilite dalle singole autorità sanitarie.
    A seguito della visita con esito positivo, l'autorità sanitaria rilascia un certificato medico con il quale si può guidare in Italia ma non all'estero. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito all'interessato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile. Circolare con patente scaduta di validità espone alla sanzione pecuniaria di almeno euro 131 nonché al ritiro della patente ed al fermo amministrativo del veicolo per due mesi (art. 126 del codice della strada).

 

  • Rinnovo all'estero della patente di guida italiana.
  • In base all’art.126 comma 5-bis del Codice della Strada, i cittadini italiani, residenti o dimoranti in un Paese non UE per un periodo di almeno sei mesi, possono rinnovare la patente di guida rivolgendosi alle autorità diplomatico-consolari italiane.
    Il rinnovo, che è sempre subordinato all'accertamento dei requisiti psicofisici previsti dalle norme vigenti, avviene attraverso la certificazione rilasciata dai medici fiduciari dell'Ambasciata o del Consolato italiani.
    Sulla base di questa certificazione l'autorità diplomatico-consolare rilascia un'attestazione di rinnovo della patente valida per il periodo di permanenza all’estero; al rientro in Italia occorrerà provvedere al rinnovo secondo la modalità normale sopra indicata.
    Il rinnovo attraverso l’autorità diplomatico-consolare non è applicabile ai casi previsti dall’ articolo 119, commi 2-bis e 4.

    In base alla circolare n.30/99 del Ministero dei Trasporti § 4 , i titolari di patente italiana che si stabiliscono in uno Stato dell’Unione Europea possono rinnovare la patente esclusivamente presso l’autorità dello Stato in cui assumono la residenza.

    Si consiglia, in caso di necessità di ulteriori informazioni o chiarimenti, di prendere contatto, per ragioni di specifica competenza in materia di patenti di guida, con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Settore Trasporti all'indirizzo urp@mint.rupa.it (www.infrastrutturetrasporti.it).

 
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