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- L'autorizzazione ad esercitarsi è valida per sei
mesi e consente all'aspirante di far pratica su veicoli della categoria
per la quale è stata richiesta la patente (o l'estensione di validità),
purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona
di età non superiore a 65 anni, munita di patente - valida per
la stessa categoria - conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per
la categoria superiore. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami
di guida devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera "P" (principiante).
La lettera "P", da esporre nella parte anteriore e in quella
posteriore del veicolo, deve essere di colore nero su fondo bianco retroriflettente.
Il contrassegno va applicato in posizione verticale in modo che sia ben
visibile e in modo tale da non ostacolare la necessaria visibilità del
posto di guida e di quello occupato da colui che funge da istruttore.
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- Limitazioni per i neopatentati
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- Dalla data di superamento dell'esame decorrono due limiti
per i neo patentati:
- 1. i titolari di patente italiana di
categoria A (motocicli) non possono, per due anni e comunque non prima
di aver raggiunto i 20 anni di età, guidare motocicli di potenza
superiore a 25 kw e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore
a 0,16 Kw/kg; tale limitazione può essere superata se si esegue
una specifica prova pratica di controllo della capacità e dei
comportamenti e si ha un'età non inferiore ai 21 anni;
- 2. i titolari di patente italiana di
tipo B (autovetture) non possono, per i primi tre anni, superare i 100
km all'ora sulle autostrade ed i 90 km all'ora sulle strade extraurbane
principali.
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- Chi guida un veicolo (anche trainato o sospinto) senza
aver conseguito alcuna patente (o dopo che essa è stata revocata) è punito
con la sanzione pecuniaria di almeno euro 2.065; il veicolo è inoltre
colpito da "fermo amministrativo" (in pratica, viene sequestrato)
per almeno tre mesi. Il proprietario del veicolo è inoltre colpito
da una autonoma sanzione amministrativa di almeno euro 328. Le stesse
pene, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, si
applicano per chi, in possesso di sola patente A, guida un veicolo per
il quale è richiesta la patente B, C o D.
Chi invece, essendo in possesso di patente B, guida un veicolo per il
quale è richiesta la patente C o D, è punito con una sanzione
amministrativa di almeno euro 131 e sospensione patente per almeno un
mese; non si applica però il fermo amministrativo del veicolo
(articoli 116 e 125 del codice della strada).
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- Validità, durata e conferma di validità (cioè rinnovo)
della patente
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- Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide
10 anni, fino al compimento del 50° anno di età. Se sono state
rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età,
la loro validità è limitata a 5 anni. Tutte le altri patenti,
comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate
o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide
per 3 anni.
Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati,
vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano
guidare autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore
a 3,5 tonnellate. La patente D è valida solo fino al 65° anno
di età. Per la conferma della validità della patente, cioè per
il cosiddetto rinnovo, occorre effettuare innanzitutto un versamento
di euro 9,00 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile.
Munendosi di una marca da bollo di euro 14,62 e portando con sé il
codice fiscale, bisogna poi sottoporsi a visita medica presso una delle
autorità sanitarie indicate dal Codice della Strada (ASL, medico
militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore
medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.), dando dimostrazione
dell'avvenuto pagamento, se dovuto, del compenso per tale visita, nella
misura e con le modalità stabilite dalle singole autorità sanitarie.
A seguito della visita con esito positivo, l'autorità sanitaria
rilascia un certificato medico con il quale si può guidare in
Italia ma non all'estero. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato
sulla patente, viene poi spedito all'interessato dall'Ufficio della Motorizzazione
Civile. Circolare con patente scaduta di validità espone alla
sanzione pecuniaria di almeno euro 131 nonché al ritiro della
patente ed al fermo amministrativo del veicolo per due mesi (art. 126
del codice della strada).
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- Rinnovo all'estero della patente di guida italiana.
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In base all’art.126 comma 5-bis del Codice della Strada, i cittadini
italiani, residenti o dimoranti in un Paese non UE per un periodo di
almeno sei mesi, possono rinnovare la patente di guida rivolgendosi
alle autorità diplomatico-consolari italiane.
Il rinnovo, che è sempre subordinato all'accertamento dei requisiti
psicofisici previsti dalle norme vigenti, avviene attraverso la certificazione
rilasciata dai medici fiduciari dell'Ambasciata o del Consolato italiani.
Sulla base di questa certificazione l'autorità diplomatico-consolare
rilascia un'attestazione di rinnovo della patente valida per il periodo
di permanenza all’estero; al rientro in Italia occorrerà provvedere
al rinnovo secondo la modalità normale sopra indicata.
Il rinnovo attraverso l’autorità diplomatico-consolare
non è applicabile ai casi previsti dall’ articolo 119,
commi 2-bis e 4.
In base alla circolare n.30/99 del Ministero dei Trasporti § 4
, i titolari di patente italiana che si stabiliscono in uno Stato dell’Unione
Europea possono rinnovare la patente esclusivamente presso l’autorità dello
Stato in cui assumono la residenza.
Si consiglia, in caso di necessità di ulteriori informazioni
o chiarimenti, di prendere contatto, per ragioni di specifica competenza
in materia di patenti di guida, con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Settore Trasporti
all'indirizzo urp@mint.rupa.it (www.infrastrutturetrasporti.it).
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