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  • Revisione
  • L’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o il Prefetto possono disporre che entro un termine da essi stabilito il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica (presso la Commissione medica locale) o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'abilità alla guida oppure in caso di incidente o in caso di ragionevole sospetto di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Chi guida senza essersi sottoposto agli accertamenti o agli esami incorre nelle sanzioni previste dall’art.128 comma 2 e 3 del Codice della Strada.

 

  • Sospensione
  • La sospensione della patente può avere luogo per temporanea mancanza dei requisiti prescritti oppure può essere applicata come sanzione amministrativa accessoria.

    Viene disposta dall’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri se, durante gli accertamenti per la conferma di validità della patente, l'interessato risulta temporaneamente privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e dura fino a quando l'interessato non produce una certificazione della Commissione medica provinciale che attesta il recupero dei requisiti prescritti.

    La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa accessoria per violazione di una delle norme di comportamento del Codice della Strada (Titolo V). In questi casi la patente viene immediatamente ritirata dall'agente di polizia che ha accertato la violazione e, entro cinque giorni successivi, viene trasmessa, insieme a copia del verbale, alla prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il prefetto, entro quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo, che deve essere compreso nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma. La durata della sospensione, che decorre dal giorno del ritiro della patente, è determinata in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, oltre che al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe causare. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. Se l’ordinanza di sospensione non viene emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
    Chi guida nonostante la sospensione della patente incorre nelle sanzioni previste dall’art.218 comma 6 del Codice della Strada.

 

  • Revisione
  • La revoca della patente può essere disposta dall’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri se il titolare:
  • - non è in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

    - non risulta idoneo alla visita per la revisione della patente;

    - ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
  • La revoca della patente può invece essere disposta dal Prefetto:
  • - quando costituisce sanzione amministrativa accessoria per violazione di una delle norme del Codice della Strada;

    - ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive.

    Quando sono cessati i motivi che hanno determinato la revoca, l’interessato, può riottenere la patente di guida, sottoponendosi di nuovo agli esami, ma per sostenere questi ultimi occorre che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.
  • Chi guida nonostante la revoca della patente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 116 comma 13 del Codice della Strada.
 
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