|
|
 |
|
|
|
 |
- L’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri o il Prefetto possono disporre che entro un termine da essi
stabilito il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica
(presso la Commissione medica locale) o ad esame di idoneità qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti
o dell'abilità alla guida oppure in caso di incidente o in
caso di ragionevole sospetto di guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti. Chi guida senza essersi sottoposto agli accertamenti
o agli esami incorre nelle sanzioni previste dall’art.128 comma
2 e 3 del Codice della Strada.
|
 |
|
 |
- La sospensione della patente può avere luogo per
temporanea mancanza dei requisiti prescritti oppure può essere
applicata come sanzione amministrativa accessoria.
Viene disposta dall’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri se, durante gli accertamenti per la conferma di
validità della patente, l'interessato risulta temporaneamente
privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a
tempo indeterminato e dura fino a quando l'interessato non produce
una certificazione della Commissione medica provinciale che attesta
il recupero dei requisiti prescritti.
La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce
sanzione amministrativa accessoria per violazione di una delle norme
di comportamento del Codice della Strada (Titolo V). In questi casi
la patente viene immediatamente ritirata dall'agente di polizia che
ha accertato la violazione e, entro cinque giorni successivi, viene
trasmessa, insieme a copia del verbale, alla prefettura del luogo
in cui è stata commessa la violazione. Il prefetto, entro quindici
giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il
periodo, che deve essere compreso nei limiti minimo e massimo fissati
nella singola norma. La durata della sospensione, che decorre dal
giorno del ritiro della patente, è determinata in relazione
alla gravità della violazione commessa ed alla entità del
danno apportato, oltre che al pericolo che l'ulteriore circolazione
potrebbe causare. Al termine del periodo di sospensione fissato, la
patente viene restituita dal prefetto. Se l’ordinanza di sospensione
non viene emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della
patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Chi guida nonostante la sospensione della patente incorre nelle sanzioni
previste dall’art.218 comma 6 del Codice della Strada.
|
 |
 |
- La revoca della patente può essere disposta dall’Ufficio
Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri se il titolare:
- - non è in possesso, con carattere permanente,
dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- non risulta idoneo alla visita per la revisione della patente;
- ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata
da uno Stato estero.
- La revoca della patente può invece essere disposta
dal Prefetto:
- - quando costituisce sanzione amministrativa accessoria
per violazione di una delle norme del Codice della Strada;
- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che
sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive.
Quando sono cessati i motivi che hanno determinato la revoca, l’interessato,
può riottenere la patente di guida, sottoponendosi di nuovo agli
esami, ma per sostenere questi ultimi occorre che sia trascorso almeno
un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento
di revoca.
- Chi guida nonostante la revoca della patente incorre
nelle sanzioni previste dall'art. 116 comma 13 del Codice della Strada.
|
 |
|