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- Chi è tenuto a pagare le multe
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- in primo luogo, naturalmente, l'autore materiale dell'infrazione,
cioè, normalmente, il conducente. Ma anche il proprietario del
veicolo (o, in sua vece, l'usufruttuario o l'utilizzatore nel leasing)
viene considerato obbligato, con l'autore dell'infrazione, a pagare la
somma da questo dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa
pecuniaria (multa), a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà. Le eventuali sanzioni accessorie (sospensione
o ritiro patente) si applicano però solo al conducente autore
dell'infrazione; la detrazione dei "punti" della patente ha
invece un regime particolare.
Per le violazioni commesse da conducenti capaci di intendere e di volere
ma soggetti ad altrui autorità, direzione o vigilanza (minori
di età) la responsabilità ricade sulla persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza,
che è obbligata in solido con l'autore dell'infrazione.
Il principio della responsabilità solidale si applica anche nell'ipotesi
in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente
di un'impresa o di un ente o associazione.
Nella circolazione dei ciclomotori condotti da minorenni, responsabile
in solido con il conducente è chi esercita la "potestà" sul
minore, ma anche il titolare del "contrassegno di circolazione".
Il primo che, tra gli "obbligati in solido", paga la contravvenzione
, "libera" anche gli altri ed ha il diritto di rivalersi verso
l'autore della violazione.
- Come si pagano
- non è possibile pagare la contravvenzione direttamente
agli agenti verbalizzanti, ma solo attraverso conto corrente, versamento
bancario o allo sportello cassa dell'autorità che l'ha emessa.
Non è ammesso il pagamento con carta di credito.
Il pagamento immediato è invece l'unico possibile per i conducenti,
anche se con patente italiana, che vengono fermati per violazioni commesse
alla guida di veicoli con targa straniera oppure EE, oppure alla guida
di veicoli con targa italiana ma con patente non rilasciata da uno Stato
dell'UE.
L'obbligo di pagamento si prescrive decorsi cinque anni dalla data della
violazione. Questo termine si interrompe però in presenza di ogni
atto formale con il quale l'amministrazione richiede il pagamento. L'obbligo
di pagamento non si trasmette agli eredi.
E' opportuno conservare per almeno 5 anni (termine di prescrizione
delle contravvenzioni) la ricevuta che prova l'avvenuto pagamento.
- Pagamento in misura ridotta
- tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa
pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie,
possono essere pagate in misura ridotta
- - cioè il minimo fissato dalle singole norme -
entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Non è consentito il pagamento in misura ridotta:
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato
di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri
documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della
carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta
di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita
da più di un anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
- In questi casi (previsti dall'art. 202 del codice) il
verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il
luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con
la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo,
secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
- Mancato pagamento
- se il pagamento in misura ridotta non viene effettuato
entro il termine previsto e non sia stato proposto ricorso, il verbale
con il quale è stata accertata la violazione diventa titolo esecutivo
per una somma pari alla metà dell'importo massimo previsto dalla
legge per quella violazione, più le spese di procedimento. Il
mancato pagamento di tali somme comporta che la riscossione avviene secondo
le norme previste per l'esazione delle imposte dirette con l'iscrizione
a ruolo e trasmissione di questo all'intendenza di finanza che lo dà in
carico all'esattore per la riscossione. Contro la cartella esattoriale,
entro sessanta giorni dalla sua notificazione può essere proposta
opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella
esattoriale, solo per motivi riguardanti la mancanza o l'invalidità della
notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza-ingiunzione
emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento
originale.
- Conducenti e veicoli stranieri
le violazioni commesse con un veicolo con targa straniera, se non viene
fermato, sono notificate entro 360 giorni al proprietario, il quale può utilizzare
gli stessi strumenti di ricorso. Se previsto da accordi tra gli Stati
interessati è possibile procedere all'esazione coattiva anche
nei confronti di residenti all'estero. Nel caso il veicolo venga fermato,
il conducente può effettuare immediatamente il pagamento in misura
ridotta (il minimo della sanzione), se ammesso; questo implica l'impossibilità di
proporre un successivo ricorso. In alternativa, deve versare una "cauzione" (che
non impedisce un successivo ricorso) pari allo stesso importo della sanzione
minima se il veicolo è immatricolato in uno Stato dell'UE o aderente
all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, oppure, negli altri casi,
pari alla metà della sanzione massima. Tale "cauzione" non
impedisce un ricorso successivo ed è quindi opportuno che nel
verbale venga precisato, nelle "dichiarazioni del conducente" o
in altro modo, a quale titolo viene effettuato il versamento. Della somma
consegnata deve essere rilasciata ricevuta.
Se non viene effettuato né il pagamento in misura ridotta né il
versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo
amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del
contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una
delle somme sopra indicate.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai veicoli immatricolati in
Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata
da uno Stato non dell'UE.
- Notifica
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il
verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e con l'indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve
essere notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all'estero)
all'effettivo trasgressore oppure - applicando il principio di responsabilità solidale
visto prima - all'intestatario del veicolo, risultante dai registri del
P.R.A. o del Dipartimento per i trasporti terrestri ("Motorizzazione").
La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine
dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore
avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata
commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado
di identificarlo.
Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero) dall'avvenuta
violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze
che lo legittimano l'obbligo di pagare si estingue per la persona che
ha ricevuto la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione
sarebbe quindi invalido. È opportuno tuttavia che tale circostanza
sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al
Giudice di pace.
Tra le circostanze che giustificano il ritardo di notifica (che devono
comunque essere riportate nel verbale) vi è ad esempio la necessità di
accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione
da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente,
della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione; altra ipotesi è quando,
a seguito di incidente, la violazione è successivamente accertata
a seguito delle indagini svolte dall'organo di polizia intervenuto.
Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso
lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento;
tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca
la notifica "formale" e le maggiori spese ad essa connesse.
- Ricorso
IL TERMINE PER PRESENTARE IL RICORSO:
il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica
della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi consentiti.
COME SI PRESENTA IL RICORSO
le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il
ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa
la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
oppure
all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili
urbani, Polizia stradale ecc.). Il ricorso può essere consegnato
direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei
a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta
l'audizione personale.
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo
entro trenta giorni all’ufficio o comando cui appartiene l’organo
che ha elevato la multa, che nei successivi sessanta giorni è tenuto
a rinviare gli atti al prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche
utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.
Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all’ufficio
che ha elevato la multa, questo ha sessanta giorni di tempo per inoltrarlo
al prefetto, con le deduzioni di cui sopra.
COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO
Il Prefetto, esaminati i documenti, sentiti gli interessati che ne abbiano
fatto richiesta
se respinge il ricorso emette entro centoventi giorni (che decorrono
dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio che
ha elevato la multa) un’ordinanza motivata con la quale ingiunge
il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima
per la violazione, più le spese del procedimento;
se invece accoglie il ricorso il prefetto, nello stesso termine di
centoventi giorni, dispone l’archiviazione degli atti, comunicandola
all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore,
il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
L’ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata
all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute
al pagamento entro centocinquanta giorni dalla sua adozione; il pagamento
della somma e delle spese deve essere effettuato entro trenta giorni
dalla notificazione.
Il ricorso di intende accolto decorsi centoventi giorni senza che
sia stata adottata l’ordinanza del prefetto e comunque decorsi
210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del prefetto se gli è stato
inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato
inviato attraverso l’ufficio o comando che ha elevato la multa.
Quando può essere presentato il ricorso
Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:
-
i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono
a quelli della contravvenzione;
manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il
numero di matricola);
manca l'indicazione della norma violata;
notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150
giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
-
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente
far valere anche motivi sostanziali:
-
mancanza di un segnale;
fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento
si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni
di testimoni od indicando altre prove).
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti
risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia
preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli
atti compilati da pubblici ufficiali.
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Il ricorso al Giudice di pace
-
QUANDO E' POSSIBILE IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
E’ sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il
ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa
la violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada
o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo
l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di
30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
COME SI PRESENTA IL RICORSO
Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del
Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Se presentato in alternativa al ricorso al Prefetto, al momento del
deposito è necessario versare, a pena di inammissibilità del
ricorso stesso, una somma di denaro (una sorta di “cauzione”),
pari alla metà del massimo della sanzione stabilita dalla legge.
Circa le modalità per eseguire questo versamento, si suggerisce
di chiedere informazioni alla cancelleria del giudice di pace. La cauzione,
in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente;
in caso di rigetto, invece, è assegnata all’amministrazione
a copertura totale o parziale di quanto dovuto dal ricorrente (l’eventuale
eccedenza viene naturalmente restituita a quest’ultimo).
Questa "cauzione" non è invece richiesta se il ricorso
al Giudice di pace è contro la ordinanza-ingiunzione del Prefetto.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di
un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della
notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria,
regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far
valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di
un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali
sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che
ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita
da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per
l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per
la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO
Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti
della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo
solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
oppure
respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente.
In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione
che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito
dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari
di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte
di Cassazione.
ATTENZIONE:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad
altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art.
386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile
inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che
ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di
vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico
Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento
della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei
confronti dell'effettivo proprietario.
Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere
garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche
in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di
pace, al fine di ottenere un inoppugnabile accertamento della non titolarità del
veicolo.
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