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- Definizione di ciclomotore
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- Secondo la normativa attuale, appartengono alla categoria
dei ciclomotori (e quindi si applica il regime proprio di questi per
quanto riguarda la targatura e la guida)
- 1. i veicoli a motore a due
o tre ruote con velocità massima fino a 45 km/h; se
il motore è a scoppio, la cilindrata massima è di 50
cc; la massa massima, se a tre ruote, non può superare i 270
kg
- 2. i veicoli a motore a quattro
ruote con velocità fino a 45 km/h, motore fino a 50
cc oppure, se elettrico, di potenza fino a 4 kW, massa a vuoto fino
a 350 kg, escluse le batterie se dotati di motore elettrico ("quadricicli
leggeri").
- La Motorizzazione può attribuire
tale categoria anche a "veicoli atipici" (ibridi, multimodali,
elettrici ecc.) che presentino caratteristiche tecniche stabilite con
decreto del Ministero dei Trasporti. Non sono considerati veicoli le "macchine" monoposto
ad uso di invalidi, di bambini o di pedoni che, sotto l'azione del motore
di cui sono dotate, di potenza fino ad 1 kW, non superano la velocità massima
di 6 km/h e non superano determinati limiti di massa e dimensione. Questo
tipo di veicoli può circolare anche sui marciapiedi.
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- I ciclomotori, per circolare, devono essere
muniti di:
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certificato di idoneità tecnica contenente
i dati di identificazione e costruttivi rilasciati dalla Direzione Generale
della MCTC;
-
contrassegno di identificazione che permetta
di risalire al responsabile della circolazione;
-
contrassegno di pagamento della tassa
di circolazione.
- un documento personale di identità;
-
certificato di assicurazione dal 1 Ottobre
1993 i ciclomotori devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile.
L'assicurazione deve essere stipulata per ogni ciclomotore, identificato
dal numero di telaio e dalla fabbrica; l'utilizzo della stessa "targa
ciclomotore", in tempi successivi, su più veicoli, non esonera
dall'obbligo che gli stessi siano singolarmente assicurati durante la
circolazione. Il contrassegno dell'assicurazione obbligatoria deve esser
portato a seguito ed esibito a richiesta.
- La targa dei ciclomotori (contrassegno) consiste in un
codice alfanumerico che viene assegnato dalla Direzione generale della
Motorizzazione Civile direttamente alla persona, purché abbia compiuto
i diciotto anni di età. La targa è legata alla persona che può usarla
su ciclomotori differenti e deve, comunque, conservarla in caso di cessione
del mezzo. II possessore della targa è tenuto a chiedere l'aggiornamento
della posizione presso la Motorizzazione Civile in caso di trasferimento
di residenza o di abitazione. Secondo quanto stabilito dal Ministero
dei Trasporti alla data del 31 marzo 1995 tutti i ciclomotori devono
essere adeguati alla nuova normativa.
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- USO DEL CASCO
- Casco obbligatorio dal 30 marzo 2000
Per effetto della Legge 7/12/99 n.472 art.33, in S.O.G.U 16/12/1999 n.220/L,
l'uso del casco dal 30 marzo 2000 è diventatoobbligatorio per
tutti i conducenti di ciclomotori e motocicli, indipendentemente dalla
loro età. Si riporta il testo dell'art.171 del codice della strada
modificato dalla citata norma.
- TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 171.
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
- 1.Durante la marcia, ai conducenti e
agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo
di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo
conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (1).
- 1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui
al comma 1 i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motocicli a tre
o quattro ruote, dotati di carrozzeria chiusa o cellula di sicurezza
a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi
atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il
regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza,
secondo le disposizioni del regolamento (2).
- 2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il conducente (3).
- 3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa
prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per
giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (4).
- 4. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi
protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75
a euro 2.745,15 (5).
- 5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati,
sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- (1) Comma così sostituito ex art.3, c .11, d.l. 27-6-2003,
n.151 conv.con modif. in 1. 1°-8-2003, n.214.
(2) Comma inserito ex art. 33, c. 1 ,lett b),1. 472/1999 e poi così sostituito
ex art.3 , c. 11, d.l. 151/2003 conv. con modif.in 1. 214/2003 cit.
- (3) Sanzione prima aumentata dal d.m. 24-12-2002(G.U.
30-12-2002, n.304) e poi così modificata ex art.3, c.11,d.l. 151/2003
conv.modif. in l. 214/2003 cit.Gli importi precedenti erano rispettivamente
di euro 33,60 e euro 137,55.
- (4) Comma così sostituito ex art.3 , c.11, d.l. 151/2003
conv. con modif. in l. 214/2003 cit.
- (5) Sanzione così aumentata dal d.m. 24-12-2002 (G.U.
30-12-2002, n.304).Cfr. però art.28, c.2, l. 472/1999, secondo cui le
sanzioni al C.d.S. con importi originari di lire duecentomila/ottocentomila
[euro 103/413], e lire un milione/quattro milioni [euro 516/2065], non
vanno sostituiti con gli importi rivalutati ai sensi dell'art. 195, c.2,
d.lgs. 285/1992.Tuttavia nella tabella allegata al precedente d.m. 29-12-2000
anche tali importi avevano subito l'incremento biennale previsto dal
citato art.195,c.2.
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- In caso di furto del ciclomotore occorre,
entro 48 ore, presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza,
indicando il numero di telaio ed avendo cura di denunciare, se necessario,
anche il furto del certificato di idoneità tecnica, del contrassegno
e del certificato di assicurazione.
Nel caso di furto o smarrimento del contrassegno, l'intestatario
deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia all'Autorità di
Pubblica Sicurezza. Trascorsi 30 giorni senza che ci sia stato ritrovamento,
si deve richiedere un nuovo contrassegno all'Ufficio provinciale della
Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri).
Bisogna presentare (personalmente o attraverso agenzia autorizzata) una
apposita domanda, su modulo in distribuzione gratuita presso la Motorizzazione
Civile, cui allegare l'originale o copia autenticata della denuncia di
furto e le ricevute dei versamenti prescritti. L'Ufficio rilascia subito
il nuovo contrassegno, che avrà una diversa numerazione. Si applica
la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione del contrassegno.
In caso di deterioramento (targa deformata, con numeri illeggibili ecc.)
non occorre la denuncia, ma occorre allegare alla domanda il contrassegno
deteriorato.
In caso di smarrimento o furto del certificato di idoneità tecnica occorre
presentare immediatamente denuncia all'Autorità di polizia, richiedendo
poi alla Motorizzazione l'emissione di un documento sostitutivo, previa
verifica delle caratteristiche del ciclomotore cui si riferisce, verifica
effettuata tramite collaudo, da sostenersi presso il Dipartimento Trasporti
Terrestri (ex Motorizzazione Civile).
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- Assicurazione obbligatoria
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- Dal 1 ottobre 1993 i ciclomotori devono essere muniti
di assicurazione di responsabilità civile. L’assicurazione deve essere
stipulata per ogni ciclomotore, identificato dal numero di telaio e dalla
fabbrica; l’utilizzo della stessa "targa ciclomotore", in tempi successivi,
su più veicoli, non esonera dall’obbligo che gli stessi siano singolarmente
assicurati durante la circolazione. Il contrassegno dell’assicurazione
obbligatoria deve esser portato al seguito ed esibito a richiesta.
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